• Nowex di Leonardo Renna

    TI
    gelöscht
    Handelsregister-Nr.: CH-514.1.011.705-8
    Branche: Herstellung von Reinigungs- und Kosmetikartikeln

    Alter der Firma

    -

    Umsatz in CHF

    -

    Haftung

    Inhaber

    Mitarbeiter

    -

    Aktive Marken

    -

    Auskünfte zu Nowex di Leonardo Renna

    Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.

    Management

    Es sind keine Personen im Management eingetragen.

    Quelle: SHAB

    Handelsregisterinformationen

    Quelle: SHAB

    Branche

    Herstellung von Reinigungs- und Kosmetikartikeln

    Firmenzweck (Originalsprache)

    Fabbricazione e commercio di prodotti detergenti.

    Weitere Firmennamen

    Quelle: SHAB

    Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.

    Besitzverhältnisse

    Es liegen uns keine Angaben zu den Besitzverhältnissen vor.

    Beteiligungen

    Es liegen uns keine Angaben zu den Beteiligungen vor.

    Neueste SHAB-Meldungen: Nowex di Leonardo Renna

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    SHAB 220124/2022 - 24.01.2022
    Kategorien: Löschung

    Publikationsnummer: HR03-1005388194, Handelsregister-Amt Tessin, (501)

    Nowex di Leonardo Renna, in Lugano, CHE-110.459.257, impresa individuale (Nr. FUSC 74 del 19.04.2004, p.36, Pubbl. 2217500). L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 938 cpv. 2 CO.

    SHAB 211129/2021 - 29.11.2021
    Kategorien: Andere gesetzliche Publikationen

    Publikationsnummer: BH07-0000002648, Handelsregister-Amt Tessin

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Decisione Data di pubblicazione: SHAB 29.11.2021 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Disposizione secondo gli articoli 938 CO e 153 ORC, Nowex di Leonardo Renna Organizzazioni interessate: Nowex di Leonardo Renna CHE-110.459.257 Via alla Campagna 11

  • Viganello Situazione iniziale: Iscrizione nel registro di commercio non aggiornata Disposizione: nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 938 del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di: Nowex di Leonardo Renna, Lugano (CHE-110.459.257), ritenuto che I. secondo l'art. 938 cpv. 1 CO l'ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l'obbligo d'iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo. Se gli interessati non ottemperano all'ingiunzione entro il termine impartito, procede d'ufficio alle iscrizioni prescritte (art. 938 cpv. 2 CO). Secondo l'art. 152 cpv. 1 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e
  • cpv. 1 CO, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L'art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l'ammenda di cui all'articolo 940 CO (lett. d). L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L'art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e sono calcolati separatamente. II. lo scrivente ufficio ha constatato che il titolare della ditta in oggetto è deceduto. Gli eredi non hanno tuttavia proceduto a notificare la cancellazione dell'impresa individuale dal registro di commercio (art. 39 cpv. 2 ORC). Ritenuto come l'ente giuridico e le persone obbligate alla notificazione non fossero raggiungibili, lo scrivente ufficio ha pubblicato la diffida nel FUSC in data 04.10.2021, conformemente all'art. 152a cpv. 3 ORC. Il termine assegnato di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione di cancellazione. Di conseguenza si rende necessaria un'iscrizione d'ufficio; III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00; sulla base dell'art. 153 cpv. 1 ORC, decide:
    1. L'impresa individuale Nowex di Leonardo Renna, Lugano, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.
    2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue: L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 938 cpv. 2 CO.
    3. L'emolumento per l'iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.
    4. Gli emolumenti per l'iscrizione e la diffida, nonché gli esborsi, pari ad un totale di CHF 260.00, sono posti a carico dell'impresa individuale.
    5. Ritenuto come l'ente giuridico non sia raggiungibile e gli eredi irreperibili, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
    6. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari. Organo decisionale: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 14.01.2022

    Punto di contatto: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7
  • Biasca

  • SHAB 211004/2021 - 04.10.2021
    Kategorien: Andere gesetzliche Publikationen

    Publikationsnummer: BH05-0000006306, Handelsregister-Amt Tessin

    Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio Sottorubrica: Diffida in base a altri articoli del vORC Data di pubblicazione: SHAB 04.10.2021 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca Diffida in base all'art. 938 cpv. 1 CO combinato con l'art. 152a cpv. 3 ORC, Nowex di Leonardo Renna Organizzazioni interessate: Nowex di Leonardo Renna CHE-110.459.257 Via alla Campagna 11

  • Viganello Indicazioni giuridiche complementari: L'ente giuridico indicato presenta dei fatti iscritti nel registro di commercio che non corrispondono o non corrispondono più alle circostanze di fatto. Secondo l'art. 933 cpv. 1 CO ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta. Conformemente all'art. 938 cpv. 1 CO, l'ente giuridico è diffidato a notificare la pertinente iscrizione nel registro di commercio o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'iscrizione verrà eseguita d'ufficio (art. 938 cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di iscrizione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l'ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO). Termine: 30 giorni Scadenza del termine: 03.11.2021
    Punto di contatto: Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7
  • Biasca

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